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> Prenotazione esami e visite:   Come prenotare | Ticket
 
Ticket

Pronto soccorso
Il ticket per i pazienti le cui visite non rivestono carattere d'urgenza (valutata dal medico del Pronto Soccorso), indipendentemente dalla presenza di un eventuale stato di esenzione, è:

  • 25 euro per la visita specialistica, comprese eventuali altre prestazioni diagnostico-terapeutiche

Non sono sottoposte a questa quota:

  • le prestazioni seguite da ricovero
  • le prestazioni effettuate a seguito di infortunio sul lavoro in assicurati INAIL
  • le prestazioni effettuate su richiesta degli organi di pubblica sicurezza o polizia giudiziaria

Sono esentati dal ticket:

  • I bambini di età inferiore a 6 anni
  • I cittadini di età superiore a 65 anni


A tutti i cittadini è garantita l'erogazione gratuita di tutte le prestazioni di Pronto Soccorso riconosciute urgenti dal medico del Pronto Soccorso.


Prestazioni ambulatoriali
Per le prestazioni di diagnostica strumentale e specialistica ambulatoriale l'importo massimo di Ticket per ricetta è fissato a 36€ ai quali si aggiungono, dal 1° gennaio 2007, 10 € di quota fissa aggiuntiva per ricetta per un totale complessivo massimo di 56 Euro
Ogni ricetta può contenere un massimo di 8 prestazioni della stessa branca specialistica.
Si fanno salve alcune eccezioni riguardanti i cicli di terapia fisica riabilitativa (vedi pag. 24 e 25 dell'Allegato al Decreto n. 32731 del 18.12.2000).
Per le le nuove prestazioni introdotte con DGR VII/13796 del 25.7.2003 Allegato 5, cioè la terapia ad onde d'urto focalizzate per patologie muscolo-scheletriche e la terapia ad onde d'urto radiali per patologie muscolo scheletriche, possono essere prescritte un massimo di tre sedute per ricetta.
Prestazioni di branche specialistiche diverse devono essere prescritte su ricette diverse.


Sono esenti da ticket:

  • i cittadini di età inferiore a 14 anni, indipendentemente dal reddito, o superiore a 65, purché appartenenti a nucleo familiare fiscale con reddito lordo complessivo non superiore a 38,500 euro, riferito all'anno precedente
  • i titolari di pensioni sociali e i familiari a carico
  • i disoccupati (compresi i lavoratori in mobilità) e i familiari a carico, i titolari di pensioni al minimo ultrasessantenni e i familiari a carico: entrambe queste condizioni sono subordinate all'appartenenza a nucleo familiare fiscale con reddito complessivo lordo, riferito all'anno precedente, inferiore a 8.263,31 euro (lire 16 milioni), 11.362,05 euro (lire 22 milioni) se con coniuge a carico, incrementato di 516,45 euro (lire 1 milione) per ogni figlio a carico
  • gli invalidi civili con percentuale superiore ai 2/3, o con assegno di accompagnamento, o con indennità di frequenza
  • i ciechi e i sordomuti di cui agli artt. 6 e 7 della Legge 482/68
  • gli infortunati sul lavoro e gli affetti da malattie professionali per le prestazioni correlate
  • le categorie dalla I alla V degli invalidi di guerra e per servizio e gli invalidi per lavoro con percentuale superiore a 2/3 sono totalmente esenti, mentre sono esenti solo per le prestazioni correlate alla patologia invalidante le categorie dalla VI all'VIII e gli invalidi per lavoro con percentuale inferiore a 2/3 
  • le categorie di cittadini esenti per patologia o condizione sono individuate dai Decreti del Ministero della Sanità 329/1999 e 296/2001 che definiscono le 51 condizioni e gruppi di malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione generale o solo per alcune prestazioni correlate. Il D.M. Sanità 279/2001 definisce le malattie rare e le relative esenzioni per le prestazioni efficaci ed appropriate per il trattamento, il monitoraggio e la prevenzione degli ulteriori aggravamenti

Sono inoltre escluse dal ticket le seguenti prestazioni finalizzate alla diagnosi precoce dei tumori di cui all'art. 85 della Legge 388/2000:

  • Mammografia ogni 2 anni per le donne tra 45 e 69 anni, e tutte le prestazioni di secondo livello qualora l'esame mammografico lo richieda
  • l'aggiunta dopo la virgola viene riportata per disposizione del comma 31, art. 52 della Legge 448/2001-L. Finanziaria per il 2002)
  • Pap test ogni 3 anni per le donne tra 25 e 65 anni
  • Colonscopia ogni 5 anni oltre i 45 anni di età e per i gruppi a rischio
  • Accertamenti specifici per neoplasie in età giovanile, secondo criteri determinati dal Ministero della Sanità


In relazione a quanto previsto dall'art. 1, commi 4 e 5 del D.lgs 124/98, sono escluse dal ticket le prestazioni erogate a fronte di particolari condizioni di interesse sociale:

  • prestazioni specialistiche rese nell'ambito di programmi organizzati di diagnosi precoce e prevenzione collettiva (screening)
  • prestazioni finalizzate alla tutela della maternità, definite dal decreto del Ministero della Sanità 10 settembre 1998
  • prestazioni finalizzate all'avviamento al lavoro derivanti da obblighi di legge
  • prestazioni finalizzate alla promozione delle donazioni di sangue, organi e tessuti, limitatamente alle prestazioni connesse alle attività di donazione; (ivi comprese le prestazioni finalizzate al controllo della funzionalità dell'organo residuo)
  • prestazioni finalizzate alla tutela della salute collettiva obbligatorie per legge o disposte in caso di epidemie
  • prestazioni volte alla tutela dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, limitatamente alle prestazioni di cui alla legge n. 210/1992
  • i vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie di cui all'art. 1, comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n.662, quali antimorbillosa, antirosolia, antiparotite, anti Haemophylus influenzale di tipo B, nonché quelli previsti da programmi approvati con atti formali delle regioni nell'ambito della prevenzione delle malattie infettive nell'infanzia
  • prestazioni finalizzate alla prevenzione della diffusione dell'infezione da HIV
  • vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, come specificato nella Legge n. 302/90 e successive modifiche e
    integrazioni.


Definizione del nucleo familiare fiscale
Fanno parte del nucleo familiare:

  • i soggetti componenti il nucleo familiare ai sensi dell'articolo 1 del DM Sanità 22 gennaio 1993.
  • i soggetti a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti il nucleo familiare individuato nel punto precedente, anche se componenti di altra famiglia anagrafica.
    Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, come componente il nucleo familiare:
    a. della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
    b. se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'articolo 441 del codice civile.
  • I coniugi, anche se con diversa residenza anagrafica e anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone.
  • Il figlio minore di 18 anni, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente.
  • Il minore che si trova in affidamento preadottivo, cioè in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell’affidatario, anche se risulta in altra famiglia anagrafica o a carico, ai fini IRPEF, di altro soggetto.
  • Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.
  • Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, come indicato nelle presenti istruzioni. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.


I coniugi non fanno parte dello stesso nucleo familiare quando:

  • È stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile.
  • La diversa residenza è consentita a seguito di provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile.
  • Uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare.
  • Si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
  • Sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

Sono familiari fiscalmente a carico del dichiarante:

Possono essere considerati fiscalmente a carico se, nell'anno 2002, hanno posseduto redditi propri per un ammontare non superiore a € 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili:

  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati)

    se conviventi:
  • il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i discendenti dei figli, i genitori, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle (anche unilaterali), i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).


Il reddito complessivo è quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata ai fini IRPEF alla voce “Reddito Complessivo”

 

Data ultimo aggiornamento:  19/02/2008

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