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Ritiro referti

I referti devono essere ritirati entro sei mesi dall'esecuzione della prestazione.
Il referto può essere consegnato esclusivamente all’utente che ha usufruito della prestazione, a un delegato, a chi esercita la tutela in caso di minore o interdetto.

Per il ritiro del referto è necessario esibire la seguente documentazione:
  • attestazione di pagamento del ticket su prestazioni ambulatoriali.
    Si ricorda che il pagamento del ticket, se dovuto, deve avvenire prima dell’esecuzione della prestazione.
    Per gli utenti titolari di esenzione, ai fini del ritiro del referto, è richiesta la presentazione della stampa ricevuta ticket (anche se di importo pari a zero).
     
  • delega scritta, documento del delegato e copia di documento del delegante, in caso di ritiro da parte di persona delegata ai ritiro dall’utente che ha usufruito della prestazione.
     
Nota bene: Il mancato ritiro del referto entro 6 mesi dall’ effettuazione della prestazione specialistica comporta l’addebito all’assistito dell’intero costo della prestazione fruita (secondo quanto previsto da nomenclatore tariffario vigente), anche in caso di esenzione (comma 18, art.4 Legge 412/91).
 
Data ultimo aggiornamento:  18/05/2011