Ticket
Il ticket rappresenta la modalità di compartecipazione alla spesa sanitaria cui viene chiamato il cittadino. Si applica alle visite specialistiche rilasciate in Pronto Soccorso con codice bianco (cioè senza carattere durgenza, che il medico definisce utilizzando i codici verde, giallo e rosso), alle prestazioni di diagnostica strumentale e specialistica ambulatoriale.
Importo del ticket di Pronto Soccorso
Il ticket sulle prestazioni di Pronto Soccorso, visita specialistica o altre prestazioni diagnostico-terapeutiche, è 25 euro.
Importo del ticket su prestazioni ambulatoriali
Con DGR IX/2027 del 20/07/11 e DGR IX/2073 del 28/07/2011, la Regione Lombardia ha introdotto, per i cittadini non esenti, nuove modalità di determinazione del ticket su prestazioni ambulatoriali: il ticket viene aumentato di una quota fissa per ricetta determinata in base alle seguenti classi di valore ricetta:
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Fascia valore ricetta in euro
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Quota fissa in euro per ricetta (cittadini non esenti)
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01 fino a 5
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0
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02 da 5,01 a 10
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1,50
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03 da 10,01 a 15
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3,00
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04 da 15,01 a 20
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4,50
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05 da 20,01 a 25
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6,00
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06 da 25,01 a 30
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7,50
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07 da 30,01 a 36
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9,00
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08 da 36,01 a 41
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10,80
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09 da 41,01 a 46
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12,30
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10 da 46,01 a 51
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13,80
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11 da 51,01 a 56
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15,30
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12 da 56,01 a 65
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16,80
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13 da 65,01 a 76
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19,50
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14 da 76,01 a 85
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22,80
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15 da 85,01 a 100
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25,50
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16 oltre 100
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30,00
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Ogni ricetta non può contenere più di 8 prestazioni della stessa branca specialistica. Si fanno salve alcune eccezioni riguardanti i cicli di terapia fisica riabilitativa (vedi pag. 24 e 25 dell'Allegato al Decreto n. 32731 del 18/12/2000). Per le nuove prestazioni introdotte con DGR n. 13796 del 25/7/2003, Allegato 5, cioè la terapia ad onde d'urto focalizzate per patologie muscolo-scheletriche e la terapia ad onde d'urto radiali per patologie muscolo scheletriche, possono essere prescritte un massimo di tre sedute per ricetta. Prestazioni di branche specialistiche diverse devono essere prescritte su ricette diverse.
Modalità di pagamento Ticket
Il ticket su prestazioni ambulatoriali deve essere pagato prima dellerogazione della prestazione e comunque prima del ritiro del referto, presso:
- Sportelli cassa del CUP Centrale, dove si accettano pagamenti in contanti, Bancomat, Carta di credito
- Punti di pagamento automatico Punti Amaranto dove sono possibili solo pagamenti in contanti e con Bancomat.
Vedi sulla mappa la collocazione dei Punti Amaranto
Esenzioni su Ticket di Pronto Soccorso
Sono esentati dal ticket di Pronto soccorso:
- i cittadini di età inferiore a 14 anni
- i cittadini di età superiore a 65 anni
- tutte le categorie esenti, previste per le prestazioni ambulatoriali
- le prestazioni seguite da ricovero
- le prestazioni effettuate a seguito di infortunio sul lavoro in assicurati INAIL
- le prestazioni effettuate su richiesta degli organi di pubblica sicurezza o polizia giudiziaria
A tutti i cittadini è garantita l'erogazione gratuita di tutte le prestazioni di Pronto Soccorso identificate con codice verde, giallo o rosso.
Esenzioni su Ticket sulle prestazioni ambulatoriali
I cittadini titolari di esenzioni o rientranti nelle condizioni sotto indicate sono esentati dal pagamento del ticket su prestazioni ambulatoriali.
Si ricorda che dal 15 settembre 2011 dovrà essere il medico prescrittore (medico di medicina generale o specialista) a indicare l'esenzione dal ticket anche per reddito sulle ricette. La disposizione è obbligatoria. In caso contrario l'utente dovrà pagare il ticket dovuto. Non è pertanto più valida l'autocertificazione. Saranno garantite le prestazioni sanitarie con l'esenzione del ticket autocertificata solo per chi presenterà una ricetta con una data anteriore al 15 settembre.
Esenzioni per reddito. Beneficiari:
- tutti i cittadini di età inferiore a 14 anni indipendentemente dal reddito
- i cittadini di età superiore a 65, purché appartenenti a nucleo familiare fiscale con reddito lordo complessivo non superiore a 38.500 euro, riferito all'anno precedente/ultima dichiarazione dei redditi presentata
- i titolari di pensioni sociali e i familiari a carico
- i titolari di pensioni al minimo ultrasessantenni e i familiari a carico: questa condizione è subordinata all'appartenenza a nucleo familiare fiscale con reddito complessivo lordo, riferito all'anno precedente, inferiore a 8.263,31 euro (lire 16 milioni), 11.362,05 euro (lire 22 milioni) se con coniuge a carico, incrementato di 516,45 euro (lire 1 milione) per ogni figlio a carico
- a partire dal 1.01.2010 ai sensi della DGR n. 10804/2009 sono esenti:
- i disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei Centri per limpiego e i familiari a carico
- i lavoratori in mobilità e i familiari a carico
- i lavoratori in cassa integrazione straordinaria e i familiari a carico
- i lavoratori in cassa integrazione "in deroga"
Esenzione per stato di invalidità e altre condizioni
- gli invalidi civili con percentuale superiore ai 2/3, o con assegno di accompagnamento, o con indennità di frequenza
- i ciechi e i sordomuti di cui agli artt. 6 e 7 della Legge 482/68
- gli infortunati sul lavoro e gli affetti da malattie professionali per le prestazioni correlate
- le categorie dalla I alla V degli invalidi di guerra e per servizio e gli invalidi per lavoro con percentuale superiore a 2/3 sono totalmente esenti, mentre sono esenti solo per le prestazioni correlate alla patologia invalidante le categorie dalla VI all'VIII e gli invalidi per lavoro con percentuale inferiore a 2/3
Esenzioni per patologia cronica e malattia rara
- le categorie di cittadini esenti per patologia o condizione sono individuate dai Decreti del Ministero della Sanità D.M. 329/1999 e D.M. 296/2001 che definiscono le 51 condizioni e gruppi di malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione generale o solo per alcune prestazioni correlate. Il D.M. Sanità 279/2001 definisce le malattie rare e le relative esenzioni per le prestazioni efficaci ed appropriate per il trattamento, il monitoraggio e la prevenzione degli ulteriori aggravamenti
- vittime del dovere e familiari
Esenzioni per prevenzione/screening
Sono inoltre escluse dal ticket le seguenti prestazioni finalizzate alla diagnosi precoce dei tumori di cui all'art. 85 della Legge 388/2000:
- Mammografia ogni 2 anni per le donne tra 45 e 69 anni, e tutte le prestazioni di secondo livello qualora l'esame mammografico lo richieda
- Pap test ogni 3 anni per le donne tra 25 e 65 anni
- Colonscopia ogni 5 anni oltre i 45 anni di età e per i gruppi a rischio
- Accertamenti specifici per neoplasie in età giovanile, secondo criteri determinati dal Ministero della Sanità
Esenzioni a tutela di particolari condizioni
In relazione a quanto previsto dall'art. 1, commi 4 e 5 del D.lgs 124/98, sono escluse dal ticket le prestazioni erogate a fronte di particolari condizioni di interesse sociale:
- prestazioni specialistiche rese nell'ambito di programmi organizzati di diagnosi precoce e prevenzione collettiva (screening)
- prestazioni finalizzate alla tutela della maternità, definite dal decreto del Ministero della Sanità 10 settembre 1998
- prestazioni finalizzate all'avviamento al lavoro derivanti da obblighi di legge
- prestazioni finalizzate alla promozione delle donazioni di sangue, organi e tessuti, limitatamente alle prestazioni connesse alle attività di donazione; (ivi comprese le prestazioni finalizzate al controllo della funzionalità dell'organo residuo)
- prestazioni finalizzate alla tutela della salute collettiva obbligatorie per legge o disposte in caso di epidemie
- prestazioni volte alla tutela dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, limitatamente alle prestazioni di cui alla legge n. 210/1992
- i vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie di cui all'art. 1, comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n.662, quali antimorbillosa, antirosolia, antiparotite, anti Haemophylus influenzale di tipo B, nonché quelli previsti da programmi approvati con atti formali delle regioni nell'ambito della prevenzione delle malattie infettive nell'infanzia
- prestazioni finalizzate alla prevenzione della diffusione dell'infezione da HIV
- vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice
Lavoratori allestero
Dallanno 2003, i redditi dei soggetti residenti nel territorio dello stato derivanti da lavoro dipendente prestato allestero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, in zone di frontiera ed altri Paesi limitrofi, sono imponibili ai fini IRPEF per la parte eccedente 8.000,00 euro, ai sensi dellart. 2, comma 11, della legge 27/12/2002 n. 289. Se si richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, deve essere dichiarato lintero ammontare del reddito prodotto allestero, compresa quindi la quota esente, allufficio che eroga la prestazione per la valutazione della propria situazione economica.
Data ultimo aggiornamento:
11/10/2011