Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo
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Modulistica per gli utenti

Accesso ai documenti amministrativi

 

La normativa vigente ha regolato le modalità di accesso agli atti della Pubblica Amministrazione, differenziando, in linea di principio, tre diverse tipologie: 

  • Accesso civico semplice;
  • Accesso civico generalizzato;
  • Accesso agli atti ex lege 241/1990.

 

L’accesso è esercitato dal cittadino mediante una istanza, che può essere presentata facendo uso della modulistica istituzionale predisposta dalla Fondazione a seconda della tipologia d'accesso e reperibile sul sito Internet della Fondazione come previsto dal Regolamento per l’accesso agli atti, ai dati e documenti della pubblica amministrazione.

L'istanza può essere presentata con le seguenti modalità:

  • a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.smatteo.pv.it;
  • mediante consegna diretta dell'istanza presso l'Ufficio Protocollo della Fondazione sito In Pavia , Viale Camillo Golgi 19.

Il Regolamento sul diritto di accesso agli atti, ai dati e documenti disciplina le modalità d’esercizio del diritto d’accesso da parte dei cittadini a agli atti, ai dati e documenti della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia nella gestione delle relative istanze di accesso, compreso il cosiddetto Accesso Civico.


Accesso civico semplice

Secondo l’art. 5,c.1 del D. lgs.33/2013, "accesso civico" (cosiddetto semplice) è il diritto di chiunque - anche non portatore di un interesse qualificato - di richiedere documenti, informazioni o dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo per legge.
Il diritto può essere esercitato gratuitamente, senza obbligo di motivazione, inviando una richiesta e-mail all'indirizzo trasparenza@smatteo.pv.it elencando le informazioni mancanti.
Il Responsabile Anticorruzione e per la Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, verificherà la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvederà alla pubblicazione dei documenti o informazioni mancanti nella sezione "Amministrazione trasparente", comunicandone l'aggiornamento al richiedente.
In caso di inerzia, ritardo, omessa pubblicazione o mancata comunicazione, il richiedente può ricorrere al Direttore Generale della Fondazione, titolare del potere sostitutivo, inviando una richiesta e-mail all’indirizzo direzione.generale@smatteo.pv.it o contattando il tel. 0382.503077.


Accesso civico generalizzato

L’Accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.Lgs. 33/2013 riguarda dati e documenti detenuti dalla Fondazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria o comunque già pubblicati sul sito internet istituzionale. L’Accesso civico generalizzato si esercita nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.
L'istanza per l'accesso civico generalizzato può essere avanzata da “chiunque”, senza necessità di dimostrare alcuna legittimazione e senza obbligo di motivazione.
L'istanza, redatta in forma scritta mediante utilizzo della modulistica disponibile sul sito Internet della Fondazione, deve indicare i dati e le informazioni rispetto ai quali si esercita il diritto d'accesso civico.
L'istanza può essere presentata secondo le modalità di cui all'Art. 3 e rivolta ad uno dei seguenti destinatari:

  • all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti secondo la competenza istituzionale, come indicato nel sito della Fondazione alla pagina Organigramma;
  • all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.);
  • in caso di diniego totale o parziale di accesso civico generalizzato l’istanza di riesame va presentata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Fondazione, che deve decidere con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni.

 

 

Accesso agli atti ex Art.22 della L. 241/1990

Il diritto di accesso ai sensi della L. 241/1990 è il diritto di tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata (di norma qualificata come diritto soggettivo o interesse legittimo) e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.
L’interesse di cui trattasi dovrà essere specificato nell’istanza di accesso. All’atto della presentazione dell’istanza, il richiedente deve esibire un valido documento di identificazione. L'esercizio del diritto d'accesso previsto dagli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990 si esercita con le modalità previste dal DPR n. 184/2006.
L’accoglimento dell’istanza di accesso deve essere comunicato all’interessato a cura del Responsabile del procedimento. Detta comunicazione deve contenere  l’indicazione dell’ufficio presso cui rivolgersi ed il termine non inferiore a 15 giorni per prendere visione dei documenti o per ottenere copia.
Decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, questa si intende respinta (silenzio rigetto). Nel caso in cui il Responsabile del procedimento provveda prima della scadenza dei termini (diniego espresso), occorrerà formalizzare una risposta scritta. L’atto di diniego, di limitazione o di differimento deve essere adeguatamente motivato, con specifico riferimento alla normativa vigente, all’indicazione delle categorie di cui all’art. 24 della Legge n. 241/90 ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta. In particolare tale atto deve contenere l’indicazione: a) dell’Ufficio che ha trattato la pratica di accesso; b) del documento oggetto della richiesta; c) dei motivi del diniego, limitazione o differimento; d) della facoltà e dei termini per presentare avverso il rigetto ricorso al TAR per la Lombardia o al Difensore Civico Regionale.

 

Oneri per rilascio copie

Determina DG 0966/2018

Data ultimo aggiornamento: 17/05/2023