Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo
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Assistenza sanitaria a cittadini extracomunitari regolari

Assistenza sanitaria a cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia

Sono considerati "regolarmente soggiornanti" i cittadini stranieri con passaporto vidimato con regolare visto e con permesso o carta di soggiorno validi. Possono essere o non essere iscritti al S.S.N.

 

Cittadini extracomunitari iscritti al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.)

Per i cittadini stranieri l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale garantisce tutta l’assistenza sanitaria prevista dal nostro ordinamento e comporta parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani.
Sono possibili 2 situazioni:
A) iscrizione obbligatoria al SSN
B) iscrizione volontaria al SSN
 

A) Iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale


Chi ha diritto all'iscrizione obbligatoria: 

  • ha in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo
  • è iscritto nelle liste di collocamento
  • è detenuto o internato
  • si trovi in Italia per motivi familiari (ricongiungimento familiare), asilo politico, asilo umanitario, richiesta d'asilo, acquisizione della cittadinanza, cure mediche per donne in gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio a cui provvede


Documenti necessari per l’iscrizione obbligatoria al SSN, da presentare agli Uffici Scelta e Revoca dell'A.S.L.di competenza:

  • permesso di soggiorno in corso di validità o ricevuta di rinnovo per le motivazioni descritte (Art. 34 T.U. 286/98)
  • autocertificazione di residenza oppure autocertificazione di effettiva dimora, come risulta dal permesso di soggiorno
  • codice fiscale

 

Chi non ha diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN

  • I cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per affari
  • i lavoratori extracomunitari non tenuti a corrispondere in Italia l’imposta sul reddito delle persone fisiche
  • i titolari di permesso di soggiorno per cure mediche

 
 

B) Iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale


I cittadini extracomunitari in regola con il permesso di soggiorno che non hanno diritto all’iscrizione obbligatoria:
a) sono tenuti alla stipula di una assicurazione contro il rischio di infortunio, malattia e maternità con un Istituto assicurativo italiano o straniero
b) possono iscriversi volontariamente al S.S.N., previo versamento del contributo previsto, che varia in base al reddito percepito o allo status

 

Chi ha diritto all'iscrizione volontaria al SSN

  • studenti
  • persone alla pari
  • personale religioso
  • titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva
  • dipendenti extracomunitari delle organizzazioni internazionali operanti in Italia fatti salvi gli accordi internazionali in materia
  • personale accreditato presso rappresentanze diplomatiche ed Uffici Consolari
  • lavoratori non tenuti a corrispondere in Italia l’imposta sul reddito delle persone fisiche
  • alcune specifiche categorie escluse dall’iscrizione obbligatoria

 

Documenti necessari per l’iscrizione volontaria al SSN da presentare agli Uffici Scelta e Revoca dell'A.S.L.di competenza:

  • permesso di soggiorno superiore a 3 mesi (tranne per studenti e persone alla pari che possono chiedere l’iscrizione anche per periodi inferiori)
  • autocertificazione di residenza o di effettiva dimora che viene individuata nel domicilio indicato nel permesso di soggiorno in caso di prima iscrizione
  • codice fiscale
  • ricevuta del versamento relativo al contributo dovuto ai sensi del D.M. 8/10/86


Chi non ha diritto all'iscrizione volontaria al SSN

  • I cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per motivi di cura o motivi turistici
 


Cittadini extracomunitari non iscritti al S.S.N.

Ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale, ma non iscritti al S.S.N. sono assicurate, previo pagamento delle relative tariffe:

  • le prestazioni ospedaliere urgenti (in via ambulatoriale, in regime di ricovero o di day hospital)
  • le prestazioni sanitarie di elezione
Per tutte le prestazioni, sia urgenti che di elezione, vengono applicate le tariffe determinate dalle regioni e province autonome (Art. 8, - commi 5 e 7 – del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni).

 



Approfondimenti

  • Ambulatorio Stranieri:  al San Matteo è attivo un Ambulatorio Stranieri, che fornisce assistenza sanitaria paragonabile a quella che può offrire un medico di famiglia a tutti gli stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale.
     
  • Stati convenzionati: alcuni Stati hanno fatto specifici accordi per garantire l’assistenza sanitaria a particolari categorie di propri cittadini. In allegato l' elenco completo



 
Data ultimo aggiornamento: 25/01/2013