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Successioni testamentarie

Uno degli strumenti mediante il quale sostenere la Fondazione è il testamento.
Il lascito testamentario è compatibile con la tutela dei diritti degli eredi legittimari (figli, coniuge, genitori del defunto). Infatti, ad esclusione della parte di patrimonio ad essi riservata (quota legittima), il testatore può disporre liberamente della destinazione dei propri beni.
Il testatore, se lo desidera, può indicare le finalità di utilizzo del patrimonio devoluto, a cui la Fondazione deve attenersi.

Il testamento può essere:

a) Olografo

Non è necessario l’intervento di un notaio.
Deve essere scritto interamente a mano dal testatore, datato e sottoscritto.
Può comprendere aggiunte successive, purché redatte con le stesse modalità.
Può essere revocato o modificato in qualsiasi momento.
Può essere depositato presso un notaio, conservato in una cassetta di sicurezza in banca o     consegnato a una persona di fiducia affinchè ne curi la consegna agli interessati o al notaio per la pubblicazione.

b) Pubblico

E’ redatto per iscritto dal notaio dopo che il testatore, in presenza di due testimoni, gli ha dichiarato le sue volontà.
Il notaio lo rilegge al testatore e annota il luogo e la data.
Il testatore, i testimoni e il notaio lo sottoscrivono.
E’ conservato agli atti del notaio, che lo renderà pubblico quando verrà informato della scomparsa del testatore.

c) Testamento segreto
E’ sottoscritto, sigillato e consegnato dal testatore al notaio, in presenza di testimoni.
E’ conservato dal notaio e può essere ritirato dal testatore in ogni tempo.

Le disposizioni testamentarie a favore della Fondazione possono essere di due tipi:

a) Disposizione di eredità.
Con la disposizione di eredità il benefattore dispone dell’universalità, o parte di essa, dei propri beni a favore della Fondazione, che ne succede sia per    quanto concerne le attività (posizioni bancarie, immobile, partecipazioni societarie, ecc.) sia per quanto concerne le passività (spese condominiali, debito con  l’erario, ecc.).
La disposizione di eredità non esclude la possibilità di disporre anche di specifici legati.

b) Disposizione di legato
Con la disposizione di legato il benefattore attribuisce alla Fondazione un particolare bene del proprio patrimonio.
Sarà compito dell’erede o dell’esecutore testamentario consegnare il bene indicato dal testatore.

Data ultimo aggiornamento: 24/07/2019